LIBERA ASSOCIAZIONE DEI CUSTODI FORESTALI TRENTINI

Organizzazione

Il servizio di Custodia Forestale è disciplinato dalla Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 art 106.
“Il servizio di custodia forestale è rivolto alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell’equilibrio dei sistemi ecologici. I custodi possono essere impiegati nello svolgimento di attività di assistenza tecnica in favore dei proprietari forestali pubblici e privati, delle imprese di gestione dei patrimoni forestali e di utilizzazione boschiva nonché a sostegno del piano di sviluppo rurale”.

Relativo regolamento DPP 9 maggio 2016 5-39/Leg

I custodi forestali svolgono, nell’ambito del proprio profilo professionale, in particolare i seguenti compiti:

A.

acquisiscono dettagliata conoscenza del territorio, con particolare riferimento agli elementi naturali che lo caratterizzano, alla toponomastica, nonché alla viabilità e ai confini amministrativi e di proprietà dei soggetti previsti dall’articolo 106, comma 2, della legge provinciale;

B.

provvedono alla vigilanza e alla custodia dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà dei soggetti previsti dall’articolo 106, comma 2, della legge provinciale e delle attrezzature ad essi pertinenti, concorrendo, nei limiti delle proprie competenze professionali, all’esecuzione delle attività necessarie alla loro gestione in particolare nei seguenti casi:

1) operazioni di rilevamento e stima per la compilazione dei piani di gestione forestale aziendale e per le indagini e gli studi diretti al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali;
2) operazioni di assegno, vendita, consegna, utilizzazione e collaudo dei lotti boschivi e delle parti di legna conseguenti all’esercizio dell’uso civico da parte degli aventi diritto;
3) sorveglianza sullo stato di efficienza delle attrezzature e delle infrastrutture al servizio dei boschi e dei pascoli;

C.

curano la puntuale registrazione dei prodotti boschivi assegnati sulle proprietà degli enti e procedono alla relativa misurazione. Nel caso di lotti boschivi alienati a terzi ad uso commercio, la misurazione è effettuata secondo le modalità previste dal capitolato d’oneri per la vendita e l’utilizzo dei prodotti legnosi approvato dall’ente proprietario e comunque nel rispetto delle condizioni individuate dalla legge provinciale;

D.

forniscono assistenza per i lavori volti alla conservazione e al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà dei soggetti previsti dall’articolo 106, comma 2, della legge provinciale e ricadenti nell’ambito territoriale di competenza; in particolare:

1) svolgono le attività di pronto intervento per la salvaguardia delle infrastrutture e delle attrezzature;
2) provvedono al mantenimento della segnatura della confinazione della proprietà degli enti;

E.

svolgono, nei limiti delle proprie competenze professionali, attività di consulenza e di supporto per gli enti e per i privati, a sostegno del piano di sviluppo rurale e in funzione delle certificazioni di ecosostenibilità e della promozione, anche culturale, della foresta e dei prodotti e servizi da questa assicurati;

F.

vigilano sull’osservanza delle norme che regolano l’esercizio degli usi civici da parte degli aventi diritto;

G.

svolgono, nei limiti delle proprie competenze professionali, attività di consulenza e di supporto per gli enti e per i privati, a sostegno del piano di sviluppo rurale e in funzione delle certificazioni di ecosostenibilità e della promozione, anche culturale, della foresta e dei prodotti e servizi da questa assicurati;

H.

prevengono, accertano e segnalano tempestivamente eventuali attacchi parassitari ai soprassuoli forestali, incendi boschivi ed altri eventi calamitosi, prestando anche la propria opera;

I.

segnalano tempestivamente al proprietario del bene, al rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia o alla comunità nei casi previsti dall’articolo 106, comma 3, della legge provinciale, nonché al comune amministrativo competente e alla stazione forestale territorialmente competente, ogni elemento rilevato nel corso dello svolgimento della propria attività che possa determinare pregiudizio per i patrimoni silvo-pastorali oppure produrre conseguenze negative per la tutela dell’ambiente o per la sicurezza della popolazioni.
Nell’ambito del concorso alla vigilanza e del coordinamento con l’attività del corpo forestale provinciale, i custodi forestali provvedono, in particolare:

A.

alla vigilanza sull’applicazione delle leggi, dei regolamenti e dei relativi provvedimenti esecutivi in materia di governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette, di tutela e gestione della fauna selvatica ed ittica e di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;

B.

alla gestione e alla conservazione del patrimonio faunistico ed ittico, con particolare riguardo ai censimenti e ai monitoraggi;

C.

curano la puntuale registrazione dei prodotti boschivi assegnati sulle proprietà degli enti e procedono alla relativa misurazione. Nel caso di lotti boschivi alienati a terzi ad uso commercio, la misurazione è effettuata secondo le modalità previste dal capitolato d’oneri per la vendita e l’utilizzo dei prodotti legnosi approvato dall’ente proprietario e comunque nel rispetto delle condizioni individuate dalla legge provinciale;

A seguito di specifica previsione nella convenzione di custodia o nell’accordo previsto all’articolo 106, comma 3, della legge provinciale, al custode forestale competente per zona di vigilanza può essere affidato il compito di dare esecuzione alle ordinanze sindacali nei limiti delle proprie competenze, se ciò è compatibile con lo svolgimento dei compiti propri del servizio di custodia forestale, nonché di assicurare il controllo su opere ed infrastrutture civili comunali, quali acquedotti e viabilità, al fine di segnalare tempestivamente l’insorgere di problemi gestionali.

Qualora il custode forestale sia impiegato, nei limiti delle proprie competenze professionali, nelle attività di assistenza tecnica previste dall’articolo 106, comma 1, della legge provinciale, a favore di soggetti privati, comunica al rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia, o della comunità nei casi previsti dall’articolo 106, comma 3, della legge provinciale, gli elementi necessari per quantificare la consistenza dell’intervento, ai fini della richiesta al privato del rimborso delle spese sostenute per il servizio offerto.
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