Il servizio di Custodia Forestale è disciplinato dalla Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 art 106.
“Il servizio di custodia forestale è rivolto alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell’equilibrio dei sistemi ecologici. I custodi possono essere impiegati nello svolgimento di attività di assistenza tecnica in favore dei proprietari forestali pubblici e privati, delle imprese di gestione dei patrimoni forestali e di utilizzazione boschiva nonché a sostegno del piano di sviluppo rurale”.
Relativo regolamento DPP 9 maggio 2016 5-39/Leg
I custodi forestali svolgono, nell’ambito del proprio profilo professionale, in particolare i seguenti compiti:
acquisiscono dettagliata conoscenza del territorio, con particolare riferimento agli elementi naturali che lo caratterizzano, alla toponomastica, nonché alla viabilità e ai confini amministrativi e di proprietà dei soggetti previsti dall’articolo 106, comma 2, della legge provinciale;
provvedono alla vigilanza e alla custodia dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà dei soggetti previsti dall’articolo 106, comma 2, della legge provinciale e delle attrezzature ad essi pertinenti, concorrendo, nei limiti delle proprie competenze professionali, all’esecuzione delle attività necessarie alla loro gestione in particolare nei seguenti casi:
1) operazioni di rilevamento e stima per la compilazione dei piani di gestione forestale aziendale e per le indagini e gli studi diretti al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali;
2) operazioni di assegno, vendita, consegna, utilizzazione e collaudo dei lotti boschivi e delle parti di legna conseguenti all’esercizio dell’uso civico da parte degli aventi diritto;
3) sorveglianza sullo stato di efficienza delle attrezzature e delle infrastrutture al servizio dei boschi e dei pascoli;
curano la puntuale registrazione dei prodotti boschivi assegnati sulle proprietà degli enti e procedono alla relativa misurazione. Nel caso di lotti boschivi alienati a terzi ad uso commercio, la misurazione è effettuata secondo le modalità previste dal capitolato d’oneri per la vendita e l’utilizzo dei prodotti legnosi approvato dall’ente proprietario e comunque nel rispetto delle condizioni individuate dalla legge provinciale;
forniscono assistenza per i lavori volti alla conservazione e al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà dei soggetti previsti dall’articolo 106, comma 2, della legge provinciale e ricadenti nell’ambito territoriale di competenza; in particolare:
1) svolgono le attività di pronto intervento per la salvaguardia delle infrastrutture e delle attrezzature;
2) provvedono al mantenimento della segnatura della confinazione della proprietà degli enti;
svolgono, nei limiti delle proprie competenze professionali, attività di consulenza e di supporto per gli enti e per i privati, a sostegno del piano di sviluppo rurale e in funzione delle certificazioni di ecosostenibilità e della promozione, anche culturale, della foresta e dei prodotti e servizi da questa assicurati;
vigilano sull’osservanza delle norme che regolano l’esercizio degli usi civici da parte degli aventi diritto;
svolgono, nei limiti delle proprie competenze professionali, attività di consulenza e di supporto per gli enti e per i privati, a sostegno del piano di sviluppo rurale e in funzione delle certificazioni di ecosostenibilità e della promozione, anche culturale, della foresta e dei prodotti e servizi da questa assicurati;
prevengono, accertano e segnalano tempestivamente eventuali attacchi parassitari ai soprassuoli forestali, incendi boschivi ed altri eventi calamitosi, prestando anche la propria opera;
segnalano tempestivamente al proprietario del bene, al rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia o alla comunità nei casi previsti dall’articolo 106, comma 3, della legge provinciale, nonché al comune amministrativo competente e alla stazione forestale territorialmente competente, ogni elemento rilevato nel corso dello svolgimento della propria attività che possa determinare pregiudizio per i patrimoni silvo-pastorali oppure produrre conseguenze negative per la tutela dell’ambiente o per la sicurezza della popolazioni.